Chiarimenti Eventi Catastrofali

Siamo ad un mese esatto dalla data “storica” del 31/03/2025 che ha dato il via all’obbligo di sottoscrizione da parte delle imprese di una polizza contro gli eventi catastrofali, ed al riguardo – soprattutto nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla data stessa – si è detto tutto ed il contrario di tutto…

Calmatesi un po’ le acque, cerchiamo di fare chiarezza sul tema, e per farlo, come direbbe una nostra prof. di Inglese dei tempi del Liceo, “let’s start from the beginning!”.

Come è emerso più volte nei nostri contenuti, sia scritti che video, la questione delle coperture assicurative contro gli eventi catastrofali nasce ormai quasi un anno e mezzo fa, a Dicembre 2023, con la Legge di Bilancio per il 2024, nell’ambito della quale è stato genericamente previsto l’obbligo di sottoscrizione di una copertura assicurativa apposita da parte di tutte le imprese italiane.

Come purtroppo spesso succede nel nostro Paese, alla previsione normativa di massima non sono seguiti i decreti attuativi necessari a dare corpo alla norma stessa, dunque al 31/12/2024 – data inizialmente prevista come punto di partenza dell’obbligo assicurativo – non era ancora stato chiarito quali caratteristiche avrebbero dovuto avere le polizze per rispettare i requisiti di legge. Questo punto è decisamente meno banale di quanto possa sembrare, poiché bisogna tener conto che gli eventi catastrofali sono sempre stati oggetto di forti esclusioni o limitazioni da un punto di vista assicurativo, dunque le stesse Compagnie di assicurazione sono rimaste a lungo ferme in attesa che il legislatore fornisse le indicazioni necessarie per rivedere le loro policy, costruire delle tariffe ad hoc, e mettere quindi sul mercato i prodotti assicurativi dedicati alla nuova copertura obbligatoria.

Il termine del 31/12/2024 è stato dunque prorogato al 31/03/2025, e nel corso del mese di Febbraio 2025 sono finalmente arrivati i tanto attesi decreti attuativi contenenti le indicazioni specifiche relative ai limiti di indennizzo che le polizze avrebbero dovuto prevedere, agli eventi che avrebbero dovuto coprire, e così via.

Ne è nata una corsa frenetica, tanto da parte delle imprese oggetto dell’obbligo assicurativo, quanto da parte delle Compagnie di assicurazione, obbligate a fornire quotazione (sì, perché l’altra faccia della medaglia di una copertura obbligatoria per una parte della popolazione è che le Compagnie sono obbligate a fornire una quotazione per quel genere di assicurazione), ed il panorama è stato estremamente variopinto: imprenditori che hanno abbracciato da subito l’obbligo assicurativo da un lato, ed altri che l’hanno osteggiato come l’ennesima “tassa occulta” dall’altro; Compagnie tempestive nel rilasciare un prodotto assicurativo “CatNat”, ed altre in rincorsa che non hanno mai messo a disposizione degli Agenti uno strumento automatizzato elaborando ogni singola richiesta di quotazione direttamente in Direzione.

All’avvicinarsi della data fatidica, le varie associazioni di categoria hanno chiesto a gran voce un’ulteriore proroga, che è stata respinta in sede di governo nei dibattimenti del 26 e 27 Marzo, ma è stata poi concessa all’ultimissimo minuto la sera di Venerdì 28 Marzo, con la previsione di nuovi termini per mettersi in regola con l’obbligo assicurativo, differenziati a seconda della dimensione aziendale:

  • Per le grandi imprese (più di 250 dipendenti e/o più di 50 milioni di fatturato) l’obbligo è rimasto fermo al 31/03;
  • Per le medie imprese (più di 50 dipendenti e/o più di 10 milioni di fatturato) l’obbligo è slittato al 30/09;
  • Per le piccole e micro imprese (tutti gli altri casi) l’obbligo è stato fissato al 31/12/2025.

Rimane invariato il resto del quadro normativo, ed al riguardo può essere utile soffermarsi su un punto molto dibattuto ed effettivamente poco chiaro quando si è cominciato a parlare di queste coperture, ossia quali siano i soggetti su cui grava effettivamente l’obbligo di assicurazione dei fabbricati.

Il testo di legge prevede che l’obbligo assicurativo ricada sull’utilizzatore finale degli immobili, ossia – in caso di affitto – sull’impresa affittuaria che utilizza i locali affittati. Questo salvo il caso in cui il proprietario abbia già stipulato un’analoga copertura assicurativa.

Le imprese in affitto devono dunque confrontarsi con il proprietario dei locali e – in assenza di copertura – provvedere autonomamente all’assicurazione anche del fabbricato, oltre che dei propri impianti e macchinari.

Tutto chiaro? Per qualsiasi dubbio o perplessità o per un preventivo dedicato non esitate a contattarci tramite il nostro sito o i nostri canali social!